D. Lgs. 39/16

D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 39 – Attuazione della direttiva 2014/27/UE del 26 febbraio 2014, che modifica le direttive 92/58/CEE, 92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE e la direttiva 2004/37/CE allo scopo di allinearle al regolamento (CE) n. 1272/2008.

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Il Regolamento (CE) n. 1907/2006 concernente la registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche (REACH) e l'istituzione dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche

Il regolamento (CE) n.1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio approvato il 18 dicembre 2006, denominato regolamento "REACH" (dall'acronimo "Registration, Evaluation, Authorisation of Chemicals"), prevede la registrazione di tutte le sostanze prodotte o importate nella Comunità in quantità maggiori di una tonnellata per anno. Si tratta, secondo le stime della Commissione Europea, di circa 30.000 sostanze chimiche in commercio.


La registrazione di una sostanza consiste nella presentazione, da parte dei fabbricanti o degli importatori, di alcune informazioni di base sulle sue caratteristiche e, in mancanza di dati disponibili, nell'esecuzione di test sperimentali per caratterizzare le relative proprietà fisico-chimiche, tossicologiche e ambientali.


Il regolamento REACH, costituito da 141 articoli e 17 allegati tecnici, prevede:

  • la valutazione dei test proposti dalle imprese per le sostanze prodotte o importate nella U.E. in quantità superiori a 100 tonnellate per anno
  • la valutazione da parte degli Stati membri di alcune sostanze considerate prioritarie
  • la predisposizione da parte dell'industria di una "relazione sulla sicurezza chimica" per ciascuna sostanza prodotta o importata in quantità superiori a 10 tonnellate per anno
  • l'autorizzazione, solo per usi specifici e controllati, delle sostanze "estremamente preoccupanti", come le sostanze cancerogene, mutagene e tossiche per la riproduzione, le sostanze Persistenti, Bioaccumulabili e Tossiche (PBT), le sostanze molto Persistenti e molto Bioaccumulabili (vPvB) e gli "interferenti endocrini"
  • l'adozione di restrizioni di portata generale per alcune categorie di sostanze, allo scopo di tutelare la salute umana e proteggere l'ambiente
  • l'abrogazione di numerose norme in vigore allo scopo di semplificare il quadro normativo in materia di sostanze chimiche
  • l'accesso del pubblico alle informazioni sulle proprietà tossicologiche e ambientali delle sostanze chimiche
  • un'attività di informazione e assistenza tecnica alle imprese (help-desk nazionali)
  • l'effettuazione di attività di controllo e vigilanza da parte degli Stati membri per garantire il rispetto dei requisiti previsti dal regolamento.

Regolamento CE n° 1907/2006

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regolamentoCE_n1907_18_12_2006.pdf
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Tabella riassuntiva SANZIONI D.Lgs. 133/2009

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Regolamento CE n° 1272/2008 (CLP)

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REGOLAMENTO (UE) 830/2015 - modifica all'allegato II del regolamento REACH (Prescrizioni per la compilazione delle SDS)

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