Sostanze e miscele pericolose, c’è l’allineamento al regolamento CE 1272/2008

L’art. 1 modifica il TU 81/08. Ecco alcune delle modifiche apportate. In tutto il testo del TU sicurezza lavoro il termine “preparati pericolosi” viene sostituito con “miscele”.
A proposito del segnale di avvertimento “Pericolo generico” , vi si aggiunge “Questo cartello di avvertimento non deve essere utilizzato per mettere in guardia le persone circa le sostanze chimiche o miscele pericolose, fatta eccezione nei casi in cui il cartello di avvertimento e’ utilizzato conformemente alla presente sezione per indicare i depositi di sostanze o miscele pericolose”.
Sui recipienti utilizzati sui luoghi di lavoro e “contenenti sostanze o miscele classificate come pericolose conformemente ai criteri relativi a una delle classi di pericolo fisico o di pericolo per la salute in conformità del Regolamento (CE) n. 1272/2008” ma anche “i recipienti utilizzati per il magazzinaggio di tali sostanze o miscele pericolose e le tubazioni visibili che servono a contenere o a trasportare tali sostanze o miscele pericolose devono essere etichettati con i pertinenti pittogrammi di pericolo in conformità” al regolamento*.
“Le zone, i locali o gli spazi utilizzati per il deposito di quantitativi notevoli di sostanze o miscele pericolose devono essere segnalati con un cartello di avvertimento appropriato…tranne nel caso in cui l’etichettatura dei diversi imballaggi o recipienti stessi sia sufficiente a tale scopo”. “Se non esiste alcun cartello di avvertimento equivalente …. per mettere in guardia dalle sostanze chimiche o miscele pericolose, occorre utilizzare il pertinente pittogramma di pericolo, di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 …. I cartelli o l’etichettatura … vanno applicati, secondo il caso, nei pressi dell’area di magazzinaggio o sulla porta di accesso al locale di magazzinaggio”.
Il DLgs 39/2016, all’art. 2 porta inoltre modifiche anche al Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità (DLgs 151/ 2001). Lo fa portando modifiche all’allegato C, (agenti biologici , chimici e i processi industriali e …. le terapie che essi rendono necessarie e che mettono in pericolo la salute delle gestanti e del nascituro).
Il Dlgs porta anche modifiche all’allegato 1 della L.977/1967, n. 977 (Tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti), sempre a proposito degli agenti biologici, chimici e dei processi e lavori.
Il DLgs 39/2016 è entrato in vigore il 29 marzo 2016

FONTE: www.quotidianosicurezza.it

Pubblicato il Regolamento UE 830/2015 sulle Schede Dati di Sicurezza

Pubblicato il regolamento REGOLAMENTO (UE) 830/2015 DELLA COMMISSIONE del 28 maggio 2015 recante modifica all'allegato II del regolamento REACH (PRESCRIZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLE SCHEDE DI DATI DI SICUREZZA) ed entrato in vigore il 1° giugno 2015.
Tale regolamento supera il contrasto generato dal fatto che il 1 giugno 2015 sarebbero entrate in vigore simultaneamente due modifiche dell'allegato II del regolamento (CE) n. 1907/2006 in contrasto tra loro: una introdotta dall'articolo 59, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e l'altra introdotta dal regolamento (UE) n. 453/2010 della Commissione. Per evitare confusione quanto alla versione dell'allegato II da applicare, tale allegato, nella sua versione modificata, deve essere sostituito da un nuovo allegato II
Ricordiamo però che, fatto salvo l'articolo 31, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1907/2006, le schede di dati di sicurezza fornite ai destinatari anteriormente al 1 giugno 2015 possono continuare ad essere utilizzate e non è necessario che siano conformi all'allegato del presente regolamento fino al 31 maggio 2017.


Le autorità competenti per il Regolamento REACH

Il regolamento ha istituito l'Agenzia europea per le sostanze chimiche, la cui sede è stata stabilita nella capitale della Finlandia (Helsinki). L'Agenzia svolge un ruolo di coordinamento tecnico-scientifico delle attività previste dal regolamento REACH e organizza una banca dati per raccogliere e gestire i dati forniti dall'industria attraverso la registrazione delle sostanze. In Italia, il Ministero della Salute assicura, d'intesa con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ed altre amministrazioni centrali la partecipazione di rappresentanti ed esperti nazionali alle attività dell'Agenzia e della Commissione Europea.


Per l'attuazione del Regolamento, a livello nazionale, con decreto 22 novembre 2007 è stato stabilito il Piano di attività e utilizzo delle risorse finanziarie di cui all'art.5-bis del decreto-legge 15 febbraio 2007, n.10 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 2007, n.46.


Le Amministrazioni Nazionali coinvolte nell'attuazione del Regolamento REACH sono: l'Autorità competente del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e il Ministero dello Sviluppo Economico. Per il supporto tecnico-scientifico le Amministrazioni indicate si avvalgono dell'Istituto Superiore per la protezione e ricerca ambientale (ISPRA), e dell'Istituto Superiore di Sanità.